Grazia del Presidente della Repubblica: cos’è e come funziona

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È l’articolo 87 della Costituzione a prevedere che il presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere graziacome è accaduto con Nicole Minettil’ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato ea 2 anni e 10 mesi per favoreggiamento alla prostituzione nell’ambito del processo “Ruby bis” (le cosiddette cene eleganti). Il provvedimento di grazia da parte del presidente Mattarella, a quanto si apprende, era giunto per motivi umanitari dal momento che l’affidamento in prova ai servizi sociali di Minetti le avrebbe reso difficile la cura e l’assistenza di un minore, sottoposto, per una grave patologia, a visite periodiche ea terapie specialistiche all’estero.

Il procedimento di concessione della grazia è disciplinato dall’art. 681 del codice di procedura penale. La domanda di grazia è diretta al presidente della Repubblica e va presentata al ministro della Giustizia. È sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, oppure da un avvocato.

Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere però direttamente presentata anche al magistrato di sorveglianza. Sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il procuratore generale presso la Corte di Appello o, se il condannato è detenuto, il magistrato di sorveglianza. A tal fine, essi acquisiscono ogni utile informazione relativa, tra l’altro, alla posizione giuridica del condannato, all’intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di Polizia, alle valutazioni dei responsabilità degli Istituti penitenziari.

Acquisiti i pareri, il ministro trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell’istruttoria, al capo dello Stato, accompagnandola con il proprio “avviso”, favorevole o contrario alla concessione del beneficio. Come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006, al capo dello Stato compete la decisione finale.

La pronuncia è intervenuta a risolvere il conflitto di attribuzione sollevato dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nei confronti del ministro della Giustizia Roberto Castelli in relazione alla titolarità del potere di grazia. La sentenza afferma, nella sostanza, che il Capo dello Stato è titolare non solo formale del potere di grazia.

La pronuncia, inoltre, chiarisce che spetta al ministro svolgere l’attività istruttoria e comunicarne gli esiti al Capo dello Stato con le sue “proposte”. Se il capo dello Stato non condivide le valutazioni contrarie del ministro, «adotta direttamente il decreto concessorio esternando nell’atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere egualmente la grazia, malgrado il dissenso espresso dal ministro».

L’arte. 681 del codice di procedura penale prevede anche che la grazia possa essere concessa di ufficio e cioè in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l’istruttoria. Se il Presidente della Repubblica concede la grazia, il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione, ordinando, se è il caso, la liberazione del condannato.

L’arte. 681 del codice di procedura penale prevede che la grazia possa essere concessa con condizioni o obblighi (ad esempio, il rispetto di determinati comportamenti). In quel caso, se le condizioni non vengono rispettate, la pena potrebbe tornare a essere eseguita per la parte residua. È la sola ipotesi in cui si potrebbe parlare di una qualche “reversibilità”, ma solo perché l’atto originario la prevedeva esplicitamente. Nel caso in questione, secondo il professore Alfonso Celotto, è presto per dare una interpretazione netta. «Bisogna approfondire, perché nel diritto esiste il principio dell’atto uguale e contrario».

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